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In vigore dal 14 gennaio 2022 il D. Lgs. 196/2021 che recepisce la Direttiva SUP

Il 14 gennaio 2022 è entrato in vigore il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 196 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”, più comunemente conosciuta come “Direttiva SUP”.

In fase di recepimento l’Italia ha previsto alcune esclusioni e deroghe dall’applicazione della Direttiva, e allo stesso tempo stabilito alcune previsioni ulteriori.
L’esclusione è fissata dal Decreto all’art. 3 “Definizioni” e interessa vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto.
Per le deroghe e le previsioni ulteriori si rimanda a quanto illustrato nel prosieguo.

Il decreto in oggetto è noto al “grande pubblico” poiché prescrive la messa al bando dei manufatti in plastica monouso largamente impiegati negli ultimi decenni dai cittadini nella vita di tutti i giorni, quali piatti, posate, cannucce, mescolatori per bevande, ecc.
Relativamente a questo divieto di immissione al consumo occorre precisare però che esso vige già dal 3 luglio 2021 (termine dei due anni dall’entrata in vigore della Direttiva comunitaria entro cui tutti gli Stati membri avrebbero dovuto recepire le nuove norme nel proprio ordinamento).
L’entrata in vigore del 14 gennaio scorso si riferisce piuttosto a una serie di previsioni della Direttiva che interessano beni ed imballaggi in plastica monouso, riassumibili nelle seguenti misure (con i relativi target temporali):

Art. 4 – Riduzione del consumo dei seguenti prodotti in plastica monouso (parte A dell’Allegato):
- Tazze e bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi (l’inclusione dei bicchieri tra i prodotti soggetti a riduzione è una previsione ulteriore italiana adottata in fase di recepimento);
- Contenitori per alimenti, quali scatole con o senza coperchio (per consumo immediato, da asporto, senza ulteriore preparazione – contenitori per alimenti tipo fast food).
Per queste misure andranno individuati target specifici di riduzione al 2026 rispetto al 2022 attraverso apposito Decreto MiTE.

Art. 5 – Restrizioni all’immissione sul mercato per i seguenti prodotti in plastica monouso (parte B dell’Allegato):
- Bastoncini cotonati (esclusivi i dispositivi medici);
- Posate;
- Cannucce (esclusi i dispositivi medici);
- Agitatori per bevande,
- Aste per palloncini (esclusi i palloncini per uso industriale e/o professionale);
- Contenitori per alimenti in polistirene espanso, quali scatole con o senza coperchio (per consumo immediato, da asporto, senza ulteriore preparazione – contenitori per alimenti tipo fast food);
- Contenitori per bevande, tazze e bicchieri in polistirene espanso, inclusi i relativi tappi e coperchi.
Una deroga dal divieto, in taluni casi (ove non sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili, in strutture pubbliche che conferiscono i rifiuti attraverso la raccolta differenziata, in circostanze che prevedano elevato numero di persone) è prevista per le stesse tipologie di prodotti qualora essi siano realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata UNI En 13432 o UNI En 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile pari almeno al 40% (al 60% al 2024).
Tale deroga è unicamente prevista dal decreto di recepimento italiano, non nella Direttiva UE.
I divieti per i prodotti di cui sopra vigono, come già detto, dal 3 luglio u.s.

Art. 6 – Requisiti dei prodotti (bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri)
- Le bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri (parte C dell’Allegato) possono essere immesse sul mercato solo se i relativi tappi o coperchi restano attaccati alla bottiglia stessa (a decorrere dal 3 luglio 2024);
- Le bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri fabbricate in PET come componente principale (parte F dell’Allegato) sono progettate con un contenuto minimo di plastica riciclata, pari al 25% al 2025 e al 30% al 2030.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di realizzazione delle bottiglie in PET con contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata, i sistemi EPR assicurano il rientro in possesso dei materiali post consumo ai produttori per bottiglie, definendo quota percentuale da restituire e relative modalità. Quest’ultima previsione è stata definita in fase di recepimento dall’Italia, ma non è presente nella Direttiva UE.

Art. 7 – Requisiti di marcatura per i seguenti prodotti di plastica (parte D dell’Allegato):
- Assorbenti e tamponi igienici;
- Salviette umidificate;
- Prodotti del tabacco e filtri;
- Tazze e bicchieri per bevande.
Su questi prodotti dovrà risultare ben visibile la marcatura che informa i consumatori sulla presenza di plastica, l’incidenza negativa sull’ambiente qualora dispersi, le appropriate modalità di gestione dei rifiuti.
I requisiti di marcatura sono richiesti dal 3 luglio 2021, come previsto dal Regolamento di esecuzione UE 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

Art. 8 – Responsabilità estesa del produttore
I sistemi EPR dovranno assicurare entro il 31 dicembre 2024 - entro il 5 gennaio 2023 per i sistemi istituiti prima del 4 luglio 2018 - qualora non sia già contemplato in base artt. 178-bis e 178-ter del D.Lgs. 152/2006, in misura proporzionale al peso della componente plastica del prodotto, la copertura dei seguenti costi (parte E dell’Allegato):
- Per i contenitori per alimenti con o senza coperchio destinati al consumo immediato, i pacchetti e involucri flessibili per alimenti destinati al consumo immediato, per le bottiglie o contenitori compositi per bevande con capacità fino a 3 litri inclusi tappi e coperchi, tazze e bicchieri per bevande inclusi tappi e coperchi, sacchetti di plastica in materiale leggero: Costi delle misure di sensibilizzazione (art. 10 del Decreto in oggetto); Costi della raccolta dei rifiuti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura, e il successivo trasporto e il trattamento di detti rifiuti; Costi della rimozione dei rifiuti dispersi nell’ambiente, e successivo trasporto e trattamento.
- Per le salviette umidificate e i palloncini distribuiti ai consumatori: Costi delle misure di sensibilizzazione (art. 10 del Decreto in oggetto); Costi della rimozione dei rifiuti dispersi nell’ambiente e successivo trasporto e trattamento; Costi della raccolta e comunicazione dei dati ai sensi art. 178-ter del D.Lgs. 152/2006.
- Per i prodotti del tabacco e filtri: Costi della raccolta dei rifiuti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura, e il successivo trasporto e il trattamento di detti rifiuti. Tali costi includono la creazione e la messa a disposizione per gli utenti di infrastrutture per la raccolta di rifiuti di tali prodotti, quali recipienti e contenitori.
I sistemi EPR istituiti prima del 4 luglio 2018 devono pertanto adeguare i propri statuti entro il 5 gennaio 2023.
Entro il 31 dicembre 2024 i rifiuti derivanti da attrezzi da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi EPR. I produttori sono chiamati a coprirne i costi di raccolta differenziata, del successivo trasporto e trattamento, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione.

Art. 9 – Raccolta differenziata (bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri)
I sistemi EPR dovranno garantire per le bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri, inclusi tappi e coperchi, i seguenti obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riciclo: 77% al 2025; 90% al 2029.

Art. 10 – Misure di sensibilizzazione
Per tutti i prodotti in plastica monouso richiamati nelle varie parti dell’Allegato, e anche per i prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili, il MiTE adotterà con proprio Decreto una Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica che comprenda misure volte ad incentivare nei consumatori l’adozione di comportamenti responsabili nell’utilizzo di prodotti in plastica monouso e a comunicare agli stessi consumatori informazioni sulle alternative riutilizzabili, sull’incidenza sull’ambiente dell’eventuale dispersione dei rifiuti, sull’impatto ambientale delle cattive prassi e/o metodi impropri di smaltimento dei rifiuti, sulle modalità di conferimento dei rifiuti di prodotti biodegradabili e compostabili nei circuiti dell’organico.

Per il comunicato stampa di ASSOIMAP sul recepimento italiano della Direttiva UE Single use plastics:

⇒ https://www.assorimap.it/news/comunicati-stampa/134-assorimap-su-plastiche-monouso-italia-contraddice-indicazioni-europee.

 

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