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Contenuto di riciclato negli imballaggi in plastica - Studio EUNOMIA per Commissione Europea per Valutazione di Impatto Revisione Direttiva Imballaggi e Rifiuti di Imballaggi

E' in corso la realizzazione di uno studio da parte di EUNOMIA – consulente della Commissione Europea – finalizzato alla preparazione della Valutazione di impatto relativa alla revisione della Direttiva Imballaggi e Rifiuti di imballaggi (PPWD).

Lo studio di EUNOMIA, presentato in anteprima nel corso di un workshop il 28 febbraio u.s., ha finora esaminato una serie di feedback circa la possibilità di prevedere dei target di contenuto di riciclato negli imballaggi in plastica suddivisi in tre macro-tipologie: food – non food – bottiglie per bevande.

Il raggiungimento di questi stessi target andrebbe inoltre correlato all’aumento delle capacità di riciclo necessarie a raggiungerli.

Gli imballaggi riutilizzabili in plastica potrebbero invece essere esonerati dal contenuto minimo.

Lo studio fissa i target al 2030 e al 2040. Questi ultimi sono soggetti a revisione, e dipenderanno in particolare da una serie di misure che potranno o meno essere adottate per raggiungere più alti tassi di raccolta differenziata, selezione e applicazioni finali per i riciclati.

EUNOMIA finalizzerà la bozza dello studio entro il 25 marzo p.v.

La Commissione Europea condividerà la Valutazione di Impatto presso la Commissione d’esame il 30 aprile 2022. Successivamente, informerà le proprie agenzie esecutive e gli Stati membri.

La revisione della Direttiva PPWD sarà pubblicata entro il 22 luglio 2022.

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Caro bollette - credito di imposta per imprese energivore nel Decreto sostegni-ter

E' stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 4/2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, cosiddetto Decreto "Sostegni-ter".

Al Titolo III si segnalano "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica", tra cui:

  • Art. 14 - Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW: prevede che ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
    Tale disposizione integra la misura di cui all’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitata alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

 

  • Art. 15 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore: viene garantita alle imprese energivore come definite dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia. In particolare, alle imprese energivore che hanno subito nell’ultimo trimestre 2021 un incremento del costo per KWh, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il predetto incremento pari a oltre il 30 per cento del costo per KWh, al netto di imposte ed eventuali sussidi, è rilevato dall’impresa facendo riferimento a tutti i contratti di fornitura in essere, compresi i contratti di durata a prezzo bloccato. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

 

 

Credito di imposta per prodotti e imballaggi ecosostenibili (Legge Bilancio 2019): criteri e modalità fruizione in G.U.

E' stato finalmente pubblicato in Gazzetta, con un ritardo di circa due anni dai termini previsti, il Decreto MiTE del 14 dicembre 2021 recante “Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale”. Il Decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta istituito dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n.145 del 30 dicembre 2018) – art. 1 co.73.

Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese che hanno acquistato, tra gli altri, prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.

Per poter beneficiare dell’agevolazione i prodotti di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

  1. contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 “Imballaggi di plastica” e 19 12 04 “Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti;
  2. conformità alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti»  o  UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione»  o  UNI  10667-17  «Materie plastiche prime-secondarie: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici».

Verrà riconosciuto un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Tale credito è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime voci di spesa.

Le imprese interessate potranno presentare apposita richiesta sul sito del MiTE entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma nella sezione news dello stesso sito.

 

In vigore dal 14 gennaio 2022 il D. Lgs. 196/2021 che recepisce la Direttiva SUP

Il 14 gennaio 2022 è entrato in vigore il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 196 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”, più comunemente conosciuta come “Direttiva SUP”.

In fase di recepimento l’Italia ha previsto alcune esclusioni e deroghe dall’applicazione della Direttiva, e allo stesso tempo stabilito alcune previsioni ulteriori.
L’esclusione è fissata dal Decreto all’art. 3 “Definizioni” e interessa vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto.
Per le deroghe e le previsioni ulteriori si rimanda a quanto illustrato nel prosieguo.

Il decreto in oggetto è noto al “grande pubblico” poiché prescrive la messa al bando dei manufatti in plastica monouso largamente impiegati negli ultimi decenni dai cittadini nella vita di tutti i giorni, quali piatti, posate, cannucce, mescolatori per bevande, ecc.
Relativamente a questo divieto di immissione al consumo occorre precisare però che esso vige già dal 3 luglio 2021 (termine dei due anni dall’entrata in vigore della Direttiva comunitaria entro cui tutti gli Stati membri avrebbero dovuto recepire le nuove norme nel proprio ordinamento).
L’entrata in vigore del 14 gennaio scorso si riferisce piuttosto a una serie di previsioni della Direttiva che interessano beni ed imballaggi in plastica monouso, riassumibili nelle seguenti misure (con i relativi target temporali):

Art. 4 – Riduzione del consumo dei seguenti prodotti in plastica monouso (parte A dell’Allegato):
- Tazze e bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi (l’inclusione dei bicchieri tra i prodotti soggetti a riduzione è una previsione ulteriore italiana adottata in fase di recepimento);
- Contenitori per alimenti, quali scatole con o senza coperchio (per consumo immediato, da asporto, senza ulteriore preparazione – contenitori per alimenti tipo fast food).
Per queste misure andranno individuati target specifici di riduzione al 2026 rispetto al 2022 attraverso apposito Decreto MiTE.

Art. 5 – Restrizioni all’immissione sul mercato per i seguenti prodotti in plastica monouso (parte B dell’Allegato):
- Bastoncini cotonati (esclusivi i dispositivi medici);
- Posate;
- Cannucce (esclusi i dispositivi medici);
- Agitatori per bevande,
- Aste per palloncini (esclusi i palloncini per uso industriale e/o professionale);
- Contenitori per alimenti in polistirene espanso, quali scatole con o senza coperchio (per consumo immediato, da asporto, senza ulteriore preparazione – contenitori per alimenti tipo fast food);
- Contenitori per bevande, tazze e bicchieri in polistirene espanso, inclusi i relativi tappi e coperchi.
Una deroga dal divieto, in taluni casi (ove non sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili, in strutture pubbliche che conferiscono i rifiuti attraverso la raccolta differenziata, in circostanze che prevedano elevato numero di persone) è prevista per le stesse tipologie di prodotti qualora essi siano realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata UNI En 13432 o UNI En 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile pari almeno al 40% (al 60% al 2024).
Tale deroga è unicamente prevista dal decreto di recepimento italiano, non nella Direttiva UE.
I divieti per i prodotti di cui sopra vigono, come già detto, dal 3 luglio u.s.

Art. 6 – Requisiti dei prodotti (bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri)
- Le bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri (parte C dell’Allegato) possono essere immesse sul mercato solo se i relativi tappi o coperchi restano attaccati alla bottiglia stessa (a decorrere dal 3 luglio 2024);
- Le bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri fabbricate in PET come componente principale (parte F dell’Allegato) sono progettate con un contenuto minimo di plastica riciclata, pari al 25% al 2025 e al 30% al 2030.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di realizzazione delle bottiglie in PET con contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata, i sistemi EPR assicurano il rientro in possesso dei materiali post consumo ai produttori per bottiglie, definendo quota percentuale da restituire e relative modalità. Quest’ultima previsione è stata definita in fase di recepimento dall’Italia, ma non è presente nella Direttiva UE.

Art. 7 – Requisiti di marcatura per i seguenti prodotti di plastica (parte D dell’Allegato):
- Assorbenti e tamponi igienici;
- Salviette umidificate;
- Prodotti del tabacco e filtri;
- Tazze e bicchieri per bevande.
Su questi prodotti dovrà risultare ben visibile la marcatura che informa i consumatori sulla presenza di plastica, l’incidenza negativa sull’ambiente qualora dispersi, le appropriate modalità di gestione dei rifiuti.
I requisiti di marcatura sono richiesti dal 3 luglio 2021, come previsto dal Regolamento di esecuzione UE 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

Art. 8 – Responsabilità estesa del produttore
I sistemi EPR dovranno assicurare entro il 31 dicembre 2024 - entro il 5 gennaio 2023 per i sistemi istituiti prima del 4 luglio 2018 - qualora non sia già contemplato in base artt. 178-bis e 178-ter del D.Lgs. 152/2006, in misura proporzionale al peso della componente plastica del prodotto, la copertura dei seguenti costi (parte E dell’Allegato):
- Per i contenitori per alimenti con o senza coperchio destinati al consumo immediato, i pacchetti e involucri flessibili per alimenti destinati al consumo immediato, per le bottiglie o contenitori compositi per bevande con capacità fino a 3 litri inclusi tappi e coperchi, tazze e bicchieri per bevande inclusi tappi e coperchi, sacchetti di plastica in materiale leggero: Costi delle misure di sensibilizzazione (art. 10 del Decreto in oggetto); Costi della raccolta dei rifiuti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura, e il successivo trasporto e il trattamento di detti rifiuti; Costi della rimozione dei rifiuti dispersi nell’ambiente, e successivo trasporto e trattamento.
- Per le salviette umidificate e i palloncini distribuiti ai consumatori: Costi delle misure di sensibilizzazione (art. 10 del Decreto in oggetto); Costi della rimozione dei rifiuti dispersi nell’ambiente e successivo trasporto e trattamento; Costi della raccolta e comunicazione dei dati ai sensi art. 178-ter del D.Lgs. 152/2006.
- Per i prodotti del tabacco e filtri: Costi della raccolta dei rifiuti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura, e il successivo trasporto e il trattamento di detti rifiuti. Tali costi includono la creazione e la messa a disposizione per gli utenti di infrastrutture per la raccolta di rifiuti di tali prodotti, quali recipienti e contenitori.
I sistemi EPR istituiti prima del 4 luglio 2018 devono pertanto adeguare i propri statuti entro il 5 gennaio 2023.
Entro il 31 dicembre 2024 i rifiuti derivanti da attrezzi da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi EPR. I produttori sono chiamati a coprirne i costi di raccolta differenziata, del successivo trasporto e trattamento, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione.

Art. 9 – Raccolta differenziata (bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri)
I sistemi EPR dovranno garantire per le bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri, inclusi tappi e coperchi, i seguenti obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riciclo: 77% al 2025; 90% al 2029.

Art. 10 – Misure di sensibilizzazione
Per tutti i prodotti in plastica monouso richiamati nelle varie parti dell’Allegato, e anche per i prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili, il MiTE adotterà con proprio Decreto una Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica che comprenda misure volte ad incentivare nei consumatori l’adozione di comportamenti responsabili nell’utilizzo di prodotti in plastica monouso e a comunicare agli stessi consumatori informazioni sulle alternative riutilizzabili, sull’incidenza sull’ambiente dell’eventuale dispersione dei rifiuti, sull’impatto ambientale delle cattive prassi e/o metodi impropri di smaltimento dei rifiuti, sulle modalità di conferimento dei rifiuti di prodotti biodegradabili e compostabili nei circuiti dell’organico.

Per il comunicato stampa di ASSOIMAP sul recepimento italiano della Direttiva UE Single use plastics:

⇒ https://www.assorimap.it/news/comunicati-stampa/134-assorimap-su-plastiche-monouso-italia-contraddice-indicazioni-europee.

 

© ASSORIMAP - Riproduzione riservata

Plastic tax rinviata al 2023

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234 - pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) ha rinviato al 1° gennaio 2023 la "plastic tax" italiana, l'imposta di € 0,45 per chilogrammo di plastica vergine contenuta nei cosiddetti MACSI, manufatti con singolo impiego.

L’introduzione della plastic tax era stata prevista dalla Legge di Bilancio 2020, con avvio inizialmente fissato a luglio 2020. Successivamente, il Decreto Rilancio n. 34 del 2020, per contrastare la crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19, ha fatto slittare il suo avvio al 1° gennaio 2021. La tassa è stata poi ulteriormente posticipata di sei mesi dalla Legge di Bilancio 2021, e di ulteriori sei mesi dal Decreto Sostegni bis.

Con la Legge di Bilancio 2022 arriva pertanto il quarto rinvio. 

ASSORIMAP aveva da subito chiesto, ed ottenuto, la deroga dall'applicazione dell'aliquota per la materia plastica riciclata contenuta all'interno dei MACSI. Nel corso del 2021 è stata avviata un'interlocuzione con l'Agenzia delle Dogane, chiamata alla decretazione necessaria a rendere operativa la tassa in parola, al fine di sciogliere alcuni nodi contenuti nello schema di decreto, legati in particolar modo alle importazioni di plastica riciclata come materia prima per i MACSI e/o di MACSI realizzati con plastica riciclata.